In… Formazione: Il Consiglio pastorale parrocchiale

 POTERE, DURATA- RITMO DI FUNZIONAMENTO, CESSAZIONE

1- Potere del Consiglio pastorale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solo una voce consultiva e non deliberativa secondo il canone 536 § 2,  « Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano. » “. Ciò significa chiaramente che il Consiglio esprime un parere, ma non decide.  La decisione spetta al vescovo  a livello diocesano o al parroco a livello parrocchiale. Infatti, essendo pastori a tutti gli effetti, si suppone che abbiano informazioni di natura interna che possono influenzare la decisione. Tuttavia, questo non significa che la porta sia aperta all’arbitrio, perché secondo il canone 1752, agiscono “avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema”. Di conseguenza, il Consiglio non può imporre al parroco o al vescovo di decidere secondo la sua opinione. Allo stesso modo, il Vescovo o il parroco non possono ignorare i pareri del consiglio pastorale senza valide ragioni.

Per quanto riguarda la pubblicazione delle decisioni, spetta al vescovo a livello diocesano e al parroco a livello parrocchiale pubblicare le decisioni del consiglio. Come riconosce il legislatore nel canone 514 “…a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel consiglio”. Pertanto, ai membri è vietato pubblicare le questioni trattate in consiglio prima dell’autorità competente.

2- Durata – ritmo di funzionamento

La durata e il funzionamento del consiglio pastorale a livello parrocchiale fanno riferimento alle disposizioni prese a livello diocesano.

-Durata: Secondo il canone 513 – § 1, “il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal vescovo”. Ciò significa, da un lato, che il Consiglio pastorale parrocchiale non ha una durata indeterminata. D’altra parte, questa durata è specificata nello statuto.

– Funzionamento: A livello parrocchiale, la convocazione e la presidenza del consiglio pastorale spetta al parroco, in applicazione dei principi vigenti a livello diocesano. Spetta quindi a lui “secondo le necessità dell’apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale” (cfr. Can. 514-§1).

-Frequenza delle riunioni: Il Consiglio pastorale si riunisce almeno una volta all’anno.:

can. 514-§ 2 “Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta all’anno”. Secondo i termini di questa norma, si tratta di un obbligo. Ciò significa che un consiglio pastorale non dovrebbe passare un anno senza tenere una riunione.

D’altra parte, senza esagerare, il consiglio può riunirsi tutte le volte che le necessità pastorali lo consigliano durante l’anno.

3- Cessazione del Consiglio pastorale

La cessazione del Consiglio pastorale può avvenire in due modi principali.

-Con lo scioglimento ordinato dall’autorità competente: Quando il Consiglio pastorale non soddisfa più i suoi obiettivi e i criteri di selezione, cioè quando tutti i membri perdono la “piena comunione con la Chiesa cattolica” (Can. 512 §1) e/o mancano di “fede sicura, buoni costumi e prudenza” (Can. 512 §3), deve essere sciolto al più presto. È un dovere dell’autorità competente per il bene del Popolo di Dio.

-Per la vacanza della sede:  Secondo il canone 514 § 2, “quando la sede diventa vacante, il consiglio pastorale cessa.

Questo si spiega facilmente perché in assenza di colui che convoca, presiede e decide, il consiglio pastorale non è né completo né efficace.

Ciò significa che quando una parrocchia diventa vacante per motivi di salute, rimozione o trasferimento del parroco, gli altri membri del consiglio non possono tenere le riunioni. Di fatto, il consiglio pastorale non esiste più finché non arriva un nuovo pastore a rinnovare i vecchi membri o a rinnovare completamente il consiglio. Lo statuto del Consiglio può contenere ulteriori disposizioni.

Don Honoré Bougoum