In… Formazione: Il Consiglio pastorale parrocchiale

 Costituzione, Mandato, Ufficio

Per quanto riguarda la missione e l’autorità del Consiglio Pastorale Parrocchiale, si applicherà quanto richiesto a livello diocesano.

1. Costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

Chi può costituire il Consiglio pastorale?

Secondo il canone 536 §1 “… Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale…”.  È il vescovo diocesano che decide la creazione del consiglio pastorale a livello parrocchiale e affida ai parroci il compito di portare avanti questa decisione.

Ciò significa che il consiglio pastorale, sia a livello diocesano che parrocchiale, non viene formato né su richiesta né su denuncia, ma solo in base al giudizio del vescovo. Quest’ultimo lo fa ovviamente dopo aver preso in considerazione le esigenze pastorali della Chiesa particolare di cui è responsabile, secondo le espressioni del canone 511 “…se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisce il consiglio pastorale…”.

Membri del Consiglio Pastorale

I criteri di scelta dei membri restano quelli applicati a livello diocesano, secondo la seguente disposizione:

§1. Can. 512 – Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano.

§2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo tale che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che compone la diocesi, tenendo conto delle diverse aree della diocesi stessa, delle loro condizioni sociali, delle loro professioni e, inoltre, del ruolo che svolgono nell’apostolato, sia come singoli che come associati.

§3. Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.

Da questa norma si capisce che solo coloro che soddisfano le condizioni di comunione con la Chiesa e di condotta irreprensibile possono essere membri del Consiglio pastorale. Di conseguenza, coloro che non soddisfano queste condizioni non possono essere membri e coloro che lo erano e non lo sono più devono essere rimossi.

2- Mandato del Consiglio Pastorale

Il mandato è determinato dagli statuti, secondo la seguente disposizione:

Can. 513 – §1 Il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.

3- Ufficio del Consiglio Pastorale

Secondo il canone 511, l’ufficio del consiglio pastorale è definito come segue: “sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali”. Il canone 536§ 1 specifica il caso del consiglio parrocchiale in questi termini: “In ogni parrocchia c’è un consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i padri, insieme a coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia a titolo del proprio ufficio, forniscono il loro aiuto per promuovere l’attività pastorale.

Da queste disposizioni emerge il ruolo del Consiglio parrocchiale: aiutare, studiare, valutare, proporre, promuovere l’attività pastorale.

Don Honoré Bougoum